società tra professionsiti
La legge di stabilità per il 2012 ha apportato significative modifiche alla disciplina delle certificazioni delle pubbliche amministrazioni. In particolare è stato disposto che nei rapporti tra gli organi della P.A. o i gestori di pubblici servizi i certificati siano sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del Dpr n. 445 del 2000.
A partire dal 1° gennaio 2012, pertanto:
in sostituzione al certificato di iscrizione è possibile utilizzare la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE
qualora venga meno l’interesse all’iscrizione all’Ordine, dovranno essere presentate regolari dimissioni, con lettera in marca da bollo da € 16,00 (Euro sedici/00), tramite raccomandata A.R. indirizzata all’Ordine stesso, o presentata a mano presso la Segreteria dell’Ordine.
La richiesta di dimissioni dovrà pervenire entro la scadenza del pagamento della rata dell’anno in corso. Ciò esenterà dai contributi a partire dall’anno in corso.
Nessuna altra forma di dimissioni sarà ritenuta valida.
Con la cancellazione dall’albo s’intendo interrotti tutti i servizi, incluso l’utilizzo della casella di Posta elettronica certificata (PEC) acquisita tramite l’Ordine e tutte le convenzioni attive stipulate tra CNI/Ordini CNI/privati Ordine/privati
REQUISITO OBBLIGATORIO PER AVVIARE LA PRATICA DI CANCELLAZIONE : ESSERE IN REGOLE CON LE QUOTE ASSOCIATIVE.
Poiché le PEC rilasciate da Aruba sono relative ad una specifica convenzione per gli iscritti agli Ordini provinciali, in caso di cancellazione dall’Ordine la casella di posta elettronica certificata sarà disattivata.
Si consiglia quindi di creare un proprio account in un programma di posta elettronica (Outlook Express, Mozilla Thunderbird, ecc) sul proprio computer per non perdere la corrispondenza spedita e ricevuta
per opere in c.a.
ai sensi dell’art. 67, comma 4° del d.p.r. 380/01
L’art. 7 della legge 1086/1971 dispone che tutte le opere in cemento armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica che assolvono una funzione statica devono essere sottoposte a collaudo. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera. La nomina del collaudatore spetta al committente. Quando peraltro non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere all’Ordine provinciale degli Ingegneri o degli Architetti la designazione di una terna di nominativi fra i quali andrà a scegliere il collaudatore, servizio previsto all’art. 67, c. 4 del D.P.R. 380/2001.
per commissioni di pubblico spettacolo
requisito: possesso dell'abilitazione ministeriale rilascita dal corso base alla prevenzione incendi